STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
CLUB - L'INGUARIBILE VOGLIA DI VIVERE ODV

 

TITOLO PRIMO
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. mediante libera adesione l'Associazione di volontariato denominata "CLUB – L’inguaribile voglia di vivere ODV”.

Art. 2 - La sede sociale dell'Associazione è in Forlimpopoli.

Art. 3 - La durata della Associazione è illimitata.

 

TITOLO SECONDO
SCOPI

Art. 4 - L'Associazione, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di solidarietà sociale, a favore di soggetti terzi ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. con l'assenza di ogni finalità di lucro, per difendere e diffondere il valore della vita, in qualunque condizione essa sia, con particolare attenzione alle persone ammalate, ai disabili, agli anziani, alle persone sole e in difficoltà, in particolare:
- Promuovere eventi culturali di sensibilizzazione e testimonianza sul valore e la dignità della vita umana in qualunque condizione essa sia, mediante incontri, dibattiti, pubblicazioni, eventualmente anche con interventi su giornali e/o programmi televisivi.
- Sostenere progetti particolari e mirati a favore di persone in difficoltà, ammalate, disabili, anziani che permettano la realizzazione di loro desideri, sogni o necessità di varia natura.

Art. 5 - Per il conseguimento dei suddetti scopi l’Associazione svolge, in via esclusiva o principale, prevalentemente a favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale: art. 5 D.Lgs. 117/2017, comma 1:
lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
In particolare la Associazione, per perseguire i propri scopi, intende svolgere le seguenti attività:
promuovere iniziative solidaristiche a favore di persone affette da gravi patologie e da disabilità e dei loro famigliari;
attivare iniziative di assistenza e di aiuto per persone anziane, ammalate, sole e in difficoltà;
favorire reti di relazioni interpersonali per superare l’isolamento e la solitudine delle persone e delle famiglie in difficoltà; promuovere la cultura della accoglienza e della condivisione;
sensibilizzare la comunità e la opinione pubblica, anche con strumenti di comunicazione, sul valore della vita e la dignità della persona, in qualunque condizione;
organizzare momenti culturali e di approfondimento quali convegni, seminari, incontri, dibattiti, mostre, spettacoli, rassegne.
L'Associazione, per il perseguimento dei propri scopi, collabora con enti pubblici e privati e può aderire ad organismi locali, nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe.
Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:
a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
b) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto.
Per la realizzazione delle proprie attività, l’Associazione si avvale in modo prevalente dell’attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l’obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta e in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.
Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L’Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l’Associazione e le amministrazioni pubbliche.

 

TITOLO TERZO
SOCI

Art. 6 - Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali. L'ammissione all'Associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato entro 30 giorni dalla data di richiesta di ammissione. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazioni di diniego.

Art. 7 - I soci aderenti all'Associazione, nel rispetto del principio della democraticità, hanno tutti i medesimi diritti e doveri.
I soci hanno diritto di:
a) partecipare alle attività della Associazione;
b) partecipare alla Assemblea con diritto di voto;
c) accedere alle cariche associative;
d) prendere visione di tutti gli atti deliberativi, dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione della Associazione, la visione potrà avvenire previa richiesta ed avverrà presso il luogo che verrà stabilito dall’organo amministrativo. I soci sono obbligati a:
a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
b) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti della Associazione, dei suoi organi e degli altri soci;
c) versare la quota associativa annuale;
d) prestare la propria opera a favore della Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 8 - Ciascun socio coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dai beneficiari. Al volontario possono eventualmente essere rimborsate, sulla base di criteri predeterminati dalla Associazione, le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art. 9 - Il rapporto associativo si scioglie per recesso, per esclusione e per decadenza:
a) il recesso diviene efficace un mese dopo la relativa comunicazione;
b) l'esclusione può essere disposta per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni; avverso il provvedimento di esclusione il socio escluso può presentare ricorso alla Assemblea, entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento;
c) il socio viene dichiarato decaduto per il mancato pagamento della quota annuale, decorsi trenta giorni dal sollecito formale inviatogli con l’espressa indicazione della possibile decadenza.
Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.

 

TITOLO QUARTO
ORGANI

Art. 10 - Sono organi dell'Associazione:
- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
Tutte le cariche associative sono gratuite.

Art. 11 - L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
Alla Assemblea ordinaria compete:
a) eleggere e revoca il Consiglio Direttivo;
b) approvare il bilancio d’esercizio;
c) approvare i regolamenti associativi;
d) deliberare su ogni argomento che il Consiglio direttivo intende sottoporre alla Assemblea.
Alla Assemblea straordinaria compete:
a) deliberare le modifiche statutarie;
b) deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
c) deliberare lo scioglimento della associazione, la nomina del o dei liquidatori e la destinazione del patrimonio residuo;
d) deliberare in merito alla fusione, scissione e trasformazione dell’Associazione.
L'Assemblea dell'Associazione deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d’esercizio dell'esercizio precedente.
La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da inviarsi sette giorni prima della data stabilita per l’Assemblea.
L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
E’ altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.
L’Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi nel numero gli astenuti.
Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.
Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, indipendentemente dalla convocazione.
Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.
Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.
Le deliberazioni della Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione dell’Associazione, è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di undici, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.
Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l’Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera, email o fax da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all'Assemblea.
Nella gestione ordinaria, spetta al Consiglio Direttivo:
- elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
- deliberare in merito all’adesione di un nuovo socio e curare la tenuta e l’aggiornamento del libro soci;
- individuare le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall’Associazione;
- deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- deliberare l’ammontare della quota sociale;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vice-Presidente, al Segretario e ad uno o più consiglieri, fissandone i limiti nell’atto di delega.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione).
Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Il Presidente il Vice-Presidente ed il Segretaio dell'Associazione vengono eletti dal Consiglio Direttivo, tra i propri componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.
Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate. In caso di assenza o impedimento del Presidente i suoi compiti sono svolti dal Vice-Presidente.

 

TITOLO QUINTO
PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - PERSONALE

Art. 14 - L’Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche sopra elencate, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 15 - L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio d’esercizio della gestione è approvato dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
Qualora l’Associazione consegua entrate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 16 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori, purché non soci, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto di quanto disposto dalle leggi sulle organizzazioni di volontariato.

 

TITOLO SESTO
SCIOGLIMENTO E NORME DI RIFERIMENTO

Art. 17 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 11. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale.
Il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 18 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 19 - NORME TRANSITORIE
Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione o migrazione dell’Associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l’Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell’approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.